Sala Noro e Associati: il punto sul Nuovo Codice della Crisi Le segnalazioni degli operatori qualificati

Il Decreto, da un lato, è intervenuto specificando nell’articolo 3 che l’imprenditore collettivo deve adottare un adeguato assetto non solo organizzativo, ma anche amministrativo e contabile. Si può dire, in altri termini, che viene codificata la necessità di una struttura di contabilità, finanza e controllo.
Inoltre, il Decreto fissa le finalità delle misure ed i criteri degli assetti; le misure e gli assetti, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, s’intendono rispettivamente “idonee” ed “adeguati” se consentono di:
• (i)    rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
• (ii)    verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 (di cui infra); e
• (iii)    ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, ai sensi del nuovo articolo 13, secondo comma, CCII.
Va notato che il secondo criterio discende anche dalla nuova definizione di “crisi”. In generale, emerge la chiara finalità che gli assetti voluti dalla legge obblighino principalmente l’impresa a verificare il DSCR, constatando l’eventuale presenza di eccesso di indebitamento o scarsità di flussi finanziari al servizio del debito.
Per effetto delle rettifiche apportate dal Decreto, ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, CCII, costituiscono segnali:
• (a)    l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
• (b)    l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
• (c)    l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
• (d)    l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti del Fisco, dell’INAIL e dell’INPS nelle soglie previste dal nuovo articolo 25-novies, primo comma, CCII.